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PROGRAMMA ECM: Disposizioni Legislative
11 Luglio 2011
Ogni operatore della Sanità deve acquisire, per il triennio 2011-2013, 150 Crediti formativi E.C.M, sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Fanno eccezioni i professionisti sanitari della Regione Abruzzo per i quali - limitatamente all'anno 2011 - i crediti formativi richiesti sono 30 (con un minimo obbligatorio di 15).
Il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
I Crediti formativi E.C.M. vengono attribuiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tramite gli organizzatori (provider) delle attività formative accreditate in conformità ai criteri ed alle modalità definite dalla stessa Commissione Nazionale. Ai fini del Programma Nazionale di E.C.M., hanno valore solamente i Crediti formativi E.C.M. attribuiti dalla Commissione Nazionale.
Le indicazioni di priorità degli eventi formativi sono connesse a obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale.
Il sistema di accreditamento è stato trasferito dal sito del Ministero della Salute a quello dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (www.agenas.it).
Consiglio dei ministri: Accordo Stato-Regioni sull'Ecm
E' stato approvato il 22 luglio 2010 dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, Ferruccio Fazio, un decreto che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 in materia di accreditamento dei provider Ecm, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti.
(Testo dell'accordo Stato/Regioni del 5 novembre 2009)
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